Porto d’armi uso caccia e uso sportivo, quello che devi sapere sul porto d’armi e come ottenerlo.
Costi e Documenti da presentare per la licenza per uso caccia e uso sportivo.
1) Porto d’armi uso caccia e uso sportivo: documentazione per il rilascio.
In primo luogo, per poter avere accesso al porto d’armi per uso sportivo dovrai aver compiuto il diciottesimo anno di età. È possibile comunque, far sparare presso un tiro a segno o campo di tiro a volo o poligono, minori che siano accompagnati e supervisionati da genitori e relativo responsabile. Per ottenere il porto d’armi per uso sportivo dovrai recarti dal tuo medico curante e richiedere il certificato medico anamnestico. Questo è utile ad attestare la idoneità mentale e fisica a maneggiare armi e soprattutto che tu non faccia uso abituale di alcol o sostanze stupefacenti. Una volta acquisito questo certificato in doppia copia, dovrai recarti presso l’ufficio della ASL e consegnare una copia del certificato ad un ufficiale sanitario, il quale a sua volta eseguirà un ulteriore visita e ti rilascerà il certificato medico finale. Su questo certificato va affrancata una marca da bollo da 16,00€, mentre il costo relativo al versamento da effettuare sul CC dell’ASL varia a secondo l’ASL di appartenenza.
Una volta ottenuto il certificato medico di idoneità, va compilata la domanda in bollo da € 16,00 con autentica di firma e autocertificazione familiare (vedi esempio allegato). Insieme ai due certificati medici e la domandina va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, n. 2 foto recenti del soggetto in formato fototessera, versamento di € 1,27 (per sostenere il costo del libretto cartaceo) sul cc indicato dalla Questura o Commissariato d’appartenenza. Consegnare sempre alla Questura di competenza la documentazione che attesta l’idoneità al maneggio delle armi. Se il soggetto richiedente ha già prestato servizio presso le Forze dell’ordine, e quindi ha già ottenuto l’abilità al maneggio delle armi, non deve far altro che comunicarlo agli organi competenti. Nel caso in cui invece il soggetto richiedente non abbia mai prestato alcun tipo di servizio militare, deve procedere con l’iscrizione presso una sezione di tiro a segno nazionale, frequentando un corso con conseguente rilascio di abilità al maneggio delle armi.
Solo dopo aver espletato tutta la documentazione elencata in precedenza si provvederà a consegnarla presso la Questura o Commissariato d’appartenenza, la quale dopo aver fatto le dovute indagini di rito sul soggetto, come ad esempio carichi pendenti ecc, la stessa provvederà nei tempi al rilascio.
2) Validità del Porto d’armi sportivo e uso caccia.
Con la nuova Direttiva Armi approvata dal Parlamento Europeo (l’ultimo regalo del Governo Gentiloni…..) ha approvato la riduzione da 6 a 5 anni la validità dei porto d’armi.
La validità delle licenze per tiro a volo e caccia scende così da sei a cinque anni; quinquennale anche l’obbligo di certificazione medica per i legali detentori d’armi. Chi richiede il nulla osta all’acquisto di armi “o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità” deve produrre un’autocertificazione che dichiari di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni.
Tale disposizione vale ovviamente per le nuove licenze e per quanti dopo l’entrata in vigore andranno al rinnovo. Per tutti gli altri fa fede la data di scadenza.
3) A differenza del Porto d’armi Sportivo per quello uso Caccia bisogna:
Per il porto d’armi uso caccia bisogna ottenere l’abilitazione all’esercizio venatorio. Si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Esso viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.
Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie:
- Legislazione venatorie;
- Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- Tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola;
- Norme di pronto soccorso
La licenza ha la durata di 5 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
4) Alla richiesta di rilascio e rinnovo di porto di fucile uso Caccia si deve allegare:
Tutta la documentazione elencata nel punto 1, da integrare con:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 184,00;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni (per la Regione Puglia ad esempio sono attualmente €84,00);
5) Rinnovo licenza di Caccia.
La licenza di caccia come anche quella per uso sportivo si rinnova alla scadenza del 5° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che va versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.
6)Polizza assicurativa.
Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. La legge definisce massimali di € 516.456,89 di cui euro € 387.342,68 per ogni persona danneggiata e € 129.114,23 per danni ad animali e cose. È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore con massimale di € 51.645,69. Le associazioni venatorie si occupano di tale aspetto proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie – i sindacati dei cacciatori – la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia.
7)Il Tesserino venatorio
Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono:
- possesso della licenza di caccia,
- versamento della tassa di concessione governativa e regionale
- pagamento per l’A.T.C. E’ possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle Norme di riferimento:
legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
8) Cosa si può fare con il porto d’armi per uso sportivo?
Con questa licenza qualsiasi appassionato di armi riceve il diritto all’acquisto di massimo 3 armi catalogate comuni, massimo 6 armi catalogate sportive ed infinite armi da caccia.
Il possessore ha inoltre la possibilità di acquistare al massimo 200 colpi per le armi comuni o sportive (corte e lunghe) e fino a 1000 cartucce da caccia.
Chiunque intenda praticare il tiro ludico o sportivo, iscrivendosi ad un poligono qualificato, può trasportare le proprie armi dal proprio luogo di residenza al campo di tiro e viceversa.